Scuola&Sindacato. Mobilità 2019/2020: ecco cosa c’è da sapere- Vedemecum a cura della UIL Scuola
(wn24)-Redazione – Il contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA ha una validità triennale ma la mobilità resta annuale. Per prima cosa bisogna far presente che la mobilità del personale viene disposta in tre distinte fasi: 1^ fase comunale; 2^ fase provinciale; 3^ fase interprovinciale e passaggio di ruolo/cattedra.
La mobilità per l’A.S. 2019/20 nella ripartizione delle disponibilità di posti dà priorità alla mobilità territoriale (trasferimenti) rispetto a quella professionale (passaggi di cattedra o di ruolo): Infatti ferma restando la percentuale del 50% destinata alle nuove nomine in ruolo, il restante 50% dei posti destinati alla mobilità è diviso per il 40% ai trasferimenti e per il solo 10% ai passaggi.
Tra le novità rispetto alla mobilità dell’A.S. 2018/19 troviamo il riconoscimento, con le operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/20, della titolarità nella scuola di attuale incarico a tutti i docenti a tempo indeterminato titolari di ambito e incaricati su scuola. Scompare quindi la “chiamata” dei Dirigenti scolastici voluta dalla riforma Renzi del 2015.
Non sarà possibile, esprimere preferenza per la scuola di titolarità se si tratta di domanda di trasferimento per la stessa tipologia di posto.
Per l’a.s. 2019/20 tutti i docenti a tempo indeterminato potranno inoltrare domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra e di ruolo senza nessun vincolo e qualunque sia stato l’eventuale movimento ottenuto nell’a.s. 2018/19.
Nel compilare la domanda occorre fare attenzione all’espressione delle preferenze. Infatti, occorre tener presente che, a partire dalla mobilità per l’a.s. 2020/21, coloro che otterranno volontariamente il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra dall’1/9/2019 su una delle scuole richieste con l’espressione del codice puntuale della scuola o che ottengono una scuola del comune di titolarità anche con l’espressione del codice sintetico (comune), non potranno ripresentare la domanda prima dei 3 anni. Per tale motivo, si suggerisce di non indicare il codice puntuale per quelle scuole ritenute non utili ad una permanenza nelle stesse per almeno tre anni, bensì ricorrere ai codici sintetici “Comune” o “Distretto” e, per chi si muove da fuori provincia, a quello sintetico “Provincia”, per avere la titolarità su di esse.
Si precisa che il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI (legge 104/92, legge n. 86/2001, ecc.) e ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (anche se soddisfatti su una della preferenze espresse).
Per quanto riguarda l’assegnazione della scuola, si fa presente che al docente che ha espresso un codice sintetico (comune, distretto, provincia) verrà assegnata la prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale delle scuole (ordine alfabetico). Se nell’ambito del comune, distretto o provincia richiesti vi è più di una disponibilità di posti, viene assegnata la sede prima ai docenti che hanno espresso il codice puntuale della scuola (anche se con meno punti) e poi a coloro che hanno diritto al trasferimento con l’espressione del codice sintetico. Se invece nel comune, distretto o provincia vi è disponibile un numero di posti pari alle richieste dei docenti che hanno espresso codici sintetici e che sono in possesso di un punteggio maggiore di coloro che hanno indicato i codici puntuali delle scuole, i posti sono assegnati, comunque, ai docenti con maggior punteggio.
Una novità riguarda i docenti neo immessi in ruolo dall’1/9/2018 o dall’1/9/2017. Essi, a differenza degli immessi in ruolo fino al 2015/16 che erano assegnati su sede provvisoria, sono già titolari nella scuola di prima nomina; pertanto, non devono fare alcuna domanda di trasferimento per acquisire la titolarità, ma potranno fare domanda (come tutti gli altri) per spostarsi verso altra scuola.
Alla domanda che spesso ricorre: In caso di presentazione di più domande, l’una di trasferimento, le altre di passaggio di cattedra e/o di ruolo, cosa accade nel movimento?
In questi casi occorre distinguere tra domanda di passaggio di cattedra e quella di ruolo. In presenza della domanda di passaggio di cattedra contestuale a quella di trasferimento, è la docente che indica a quale dei due movimenti intende dare precedenza; in caso invece di contestuale presentazione di domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, prevale, sui movimenti eventualmente spettanti, il passaggio di ruolo.
Prima di iniziare la compilazione delle apposite sezioni del modulo-domanda si consiglia l’inserimento degli allegati, i quali, saranno poi direttamente caricati all’interno del modulo-domanda all’atto della compilazione dello stesso. Per farlo bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con username e password. Bisogna, quindi, aprire il MENU in alto a sinistra e cliccare “Altri servizi”-”Gestione allegati” – e, dopo aver letto attentamente le istruzioni, cliccare su “Avanti” e “Accedi”. L’inserimento si completerà con il codice personale.
Si tenga presente che, se gli allegati non sono inseriti come sopra detto, non è possibile “richiamarli” per accluderli alla domanda.
La domanda deve essere documentata con i predetti allegati nei quali occorre dichiarare il possesso di tutti i requisiti e titoli che danno diritto alla mobilità richiesta. E’ quindi necessario allegare le varie dichiarazioni redatte in conformità ai modelli previsti dall’O.M. del MIUR attestanti l’anzianità di servizio (allegato D), la continuità didattica (allegato F); il diritto al punteggio aggiuntivo (10 punti) di una tantum con apposita dichiarazione; gli eventuali titoli culturali posseduti e/o le esigenze di famiglia e le eventuali precedenze, ecc. con apposita dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
In fine di ricorda che ai fini della mobilità sono valutati i seguenti servizi:
- tutti gli anni di ruolo fino al 31/8/2018;
- In servizio pre-ruolo prestato per almento 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali;
- il servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica, purché sia stata prestata una supplenza di almeno 180 gg.
- il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato;
- il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23, co. 5, CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell’art. 17, co. 5, del CCNL sottoscritto il 24.7.2003 (inidoneità);
- il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, ricercatore a temo determinato o assegni di ricerca, se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi;
- il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.
IRENE CAPORALETTI
(Segretario Generale UIL Scuola Abruzzo)